Classificazione dell'olio di oliva
L'allegato 1, del Reg. (CEE) n. 136/66, così come modificato dal Reg. (CE) n. 1638/98, reca le denominazioni e le definizioni conformi alla classificazione degli oli, così come stabilito dall'articolo 35 del regolamento stesso.
Tale classificazione trova, nel Reg. (CEE) n. 2568/91, un'indicazione più specifica in ordine sia alle caratteristiche degli oli e sia ai metodi per le analisi chimiche e per le valutazioni organolettiche.
In particolare, per quanto riguarda la classificazione degli oli vergini è stato soppresso il punteggio organolettico, determinato attraverso il saggio del panel test, che costituiva uno dei parametri per la definizione e la classificazione degli oli al fine consentire una valutazione più oggettiva.
A tale proposito il Consiglio Oleicolo Internazionale ha studiato un metodo di panel test che assicura un maggior grado di affidabilità.
Questo nuovo metodo è basato sulla valutazione di un numero limitato di difetti, sull'esistenza di sensazioni di fruttato e sul ricorso alla media dei punteggi della giuria di assaggiatori che hanno un'idonea formazione.
Allegato 1 Reg. (CEE) n. 136/66 (1)
Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all'articolo 35
1. Oli di oliva vergini:
Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, in particolare termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
a) olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
b) olio di oliva vergine (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
c) olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
d) olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.(2)
2. Olio di oliva raffinato:
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
3. Olio di oliva:
Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
4. Olio di sansa di oliva greggio: (3)
Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
5. Olio di sansa di oliva raffinato:
Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
6. Olio di sansa di oliva:
Olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
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(1) Allegato precedentemente sostituito dal regolamento (CEE) n. 1915/87, e successivamente così sostituito dal regolamento(CEE) n.356/92.
(2) Punto così sostituito dall'articolo 1, par. 13, del regolamento (CE) n. 1638/98.
(3) Punto così sostituito dall'allegato al regolamento (CE) n. 1513/2001.